DANNO
DA RUMORE - Ipoacusia ed acufeni da trauma
acustico
La vita dei nostri tempi
impone all'uomo di passare gran parte della
sua esistenza in ambienti nei quali il "rumore"
può essere molto intenso e protratto
nel tempo.
Si fa riferimento non soltanto al contatto
obbligatorio che esiste nell'ambiente di
lavoro tra uomo e macchina, ma anche alle
situazioni che, nella strada e nelle abitazioni,
espongono inevitabilmente l'uomo a sorgenti
spesso non indifferenti di rumore, per arrivare
infine al contatto volontario fra essere
umano e rumore come avviene nell'ambito
di certe attività sportive e ludiche.
Al progressivo e naturale
decadere della funzione uditiva per fenomeni
di "invecchiamento" si sovrappongono
altri danni all'udito legati alle condizioni
di vita e di benessere.
Alla presbiacusia
(perdita di udito dovuta all'invecchiamento)
che è un fenomeno biologico naturale,
per l'intervento di questi fattori, si aggiunge
nel mondo moderno, la "socioacusia"
(Rossi).
Un rumore di particolare
intensità non produce la stessa identica
diminuzione della funzione uditiva in tutte
le persone che sono state sottoposte ad
esso. Infatti accanto a persone normalmente
suscettibili al danno da rumore, che costituiscono
la grande maggioranza della popolazione,
ve ne sono altre dotate di particolare suscettibilità
ed altre infine scarsamente suscettibili.
Questa suscettibilità
al danno uditivo da trauma acustico cronico
è legata a diversi fattori costituzionali
(caratteristiche statiche e dinamiche dell'orecchio
medio ed interno) e a fattori contingenti
legati a processi patologici dell'orecchio
interno
Il trauma acustico
può agire con meccanismo acuto o
con meccanismo cronico:
L'ipoacusia
da trauma acustico acuto
Avviene per esposizioni improvvise a rumori
molto violenti (ad esempio esplosioni).
E' spesso unilaterale ed è prodotta
dall'onda sonora, che agisce elettivamente
su alcune strutture della chiocciola (organo
di Corti).
L'ipoacusia (perdita di udito) da trauma
acustico acuto è di tipo recettivo
(dovuta a un danno delle strutture neurosensoriali
e nervose dell'orecchio), con acufeni
(percezione di rumori che non esistono
nell'ambiente) e recruitment (distorsioni
della sensazione sonora). Il tracciato
audiometrico (esame dell'udito) è
caratterizzato da un notevole aumento
di soglia per i toni puri di frequenza
4000 Hz e di frequenza superiore a questa.
L'ipoacusia
da trauma acustico cronico
Avviene per esposizioni prolungate a rumori
con particolari caratteristiche (soprattutto
nella attività lavorativa).
I processi degenerativi interessano all'inizio
una piccola parte dell'organo di Corti;
con il persistere dell'azione traumatica
i fenomeni degenerativi si estendono progressivamente
agli altri settori dell'organo e ad altre
parti delle vie acustiche (ganglio di
Corti)
L'esistenza dei danni uditivi
causati dal rumore è nota sin dall'antichità.
Essa è per lo più
bilaterale e simmetrica,
ed è preceduta di solito da acufeni
ad alta tonalità. Inizia con un aumento
di soglia per i toni puri di frequenza 4000
Hz; persistendo l'esposizione al
rumore si osserva un aumento di soglia per
i toni di frequenza 6000 e 8000 Hz, che
successivamente si estende anche ai toni
frequenza 2000 e 1000 Hz.
L'ipoacusia ha carattere
recettivo ed è accompagnata da recruitment
(distorsione della sensazione soggettiva
di suono) e da acufeni.
Quando cessa l'esposizione al rumore, la
evoluzione della ipoacusia si arresta, ma
il danno ormai prodotto è
irreversibile.
Il danno acustico da rumore
può essere prevenuto con opportune
misure profilattiche ambientali
e personali (protettori acustici di vario
tipo, caschi, ccc.), ma non esiste
purtroppo alcuna terapia efficace.
LEGISLAZIONE
Secondo le norme legislative
attualmente in vigore l'ipoacusia da trauma
acustico cronico è considerata "malattia
professionale" solo quando è
contratta nell'esercizio ed a causa delle
lavorazioni indicate al punto 44 dell'allegato
n. 4 al D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (tab.
XXXVI I) o anche nell'espletamento di lavorazioni
accessorie o complementari di quelle tabellate,
purché svolte nello stesso ambiente.
La perdita totale monolaterale
della funzione uditiva comporta una "invalidità
lavorativa generica" pari nell'industria
al l5 % e nell'agricoltura al 20 %, mentre
in casi di perdita totale bilaterale l'invalidità
lavorativa generica è in ogni caso
pari al 60 %.
L'indebolimento di un organo
di senso in medicina legale deve essere
valutato in rapporto alle "prestazioni
funzionali" che esso è in grado
di offrire, nelle condizioni "standard"
in cui esso normalmente agisce. Su questa
indicazione generale deve basarsi la definizione
del concetto di "danno uditivo".
Secondo le le norme giurisprudenziali
della Corte di Cassazione, in sede penale,
per aversi indebolimento di un organo di
senso non basta una semplice menomazione
anatomica di esso, ma occorre una diminuzione,
anche minima, purché apprezzabile,
della sua capacità funzionale.
Analogo concetto in sede
civile è contenuto nel 30 comma dell'ari.
78 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, allorché
il legislatore ha voluto escludere dal diritto
alla rendita ogni condizione che non interessi
la funzione dell'organo.
In base alle affermazioni
suddette è stato possibile stabilire
il concetto di "normalità"
per quanto concerne il senso dell'udito.
ll livello medio di soglia di 25 dB per
le frequenze della voce di conversazione
considerate, costituisce il limite della
normale funzionalità uditiva, al
di sopra del quale inizia l'ipoacusia e
quindi l'invalidità lavorativa generica
(Rossi e coll.).
NOTA BENE:
Dal 10 gennaio 1980 i compiti
dell'Ispettorato del Lavoro, in materia
di prevenzione e di controllo sullo stato
di salute dei lavoratori, sono stati trasferiti
a funzionari delle A.S.L., cui sono state
attribuite funzioni di ufficiale di polizia
giudiziaria.
Ne deriva pertanto che la
trasmissione del referto al Servizio di
Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'ASL.
costituisce adempimento sia degli obblighi
previsti dall'art. 365 del C.P. (referto)
sia in quelli contemplati dal D.M. 18 aprile
1973 (denuncia all'ispettorato del Lavoro).
Sulla base delle segnalazioni
del medico che ha accertato l'esistenza
di una ipoacusia professionale, il datore
di lavoro entro 5 giorni deve denunciare
il caso all'istituto Nazionale Assicurazioni
Infortuni sul Lavoro (INAIL), cui spetta
l'accertamento definitivo della malattia
e la corresponsione di una rendita quando
l'invalidità lavorativa generica
sia superiore al 10%.
La segnalazione all'INAIL,
avendo esclusivamente finalità assicurative,
dovrebbe essere limitata ai casi verificatisi
nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni
indicate al punto 44 dell'allegato 4 al
D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (tab. XXXVII).
Questa segnalazione dovrebbe
essere eseguita, in ossequio alla sentenza
della Corte di Cassazione del 26 ottobre
1972, Il Sez., n. 3288, recepita dall'INAIL
con lettera circolare n. 111 dell'11 dicembre
1973, anche nei confronti dei lavoratori
"che abbiano contratto l'otopatia anche
se addetti a lavorazioni accessorie o complementari
delle lavorazioni tabellate, purché
svolte nello stesso ambiente in cui vengono
effettuate le lavorazioni principali e in
presenza quindi dello specifico rischio
professionale di cui trattasi" (così
detto "rischio ambientale").
(Tratto da Rossi e coll.).
Tabella delle malattie
professionali nell'industria
(Allegato n. 4 al
D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482) Ipoacusia
e sordità da rumori:
- lavori dei calderai
- ribattitura dei bulloni
- battitura e foratura
delle lamiere con punzoni
- prove dei motori a
scoppio
- produzioni di polveri
metalliche con macchine a pestelli
- condotta di aeromobili
- fabbricazione di chiodi
- lavoro di telai
- taglio di lastre e
blocchi di marmo con dischi si acciaio e
corona diamantata
- lavorazioni eseguite
con utensili ad aria compressa
- lavorazioni di produzione
degli acciai ai forni ad arco e ad induzione
- lavorazione con impiego
di seghe per metalli
- prova di dispositivi
di segnalazione acustica
- lavorazione meccanica
del legno con impiego di
seghe circolari, pialltrici,
toupies
- fucinatura nelle fonderie
- fabbricazione delle
falci
- lavori in galleria
con mezzi meccanici ad aria compressa
- lavori svolti all'interno
delle navi (rottura delle lamiere, battitura,
verniciatura)
- tranciatura dei metalli
- lavori di spray con
torce al plasma
- prova delle armi da
fuoco automatiche
- prova dei motori a
reazione
Nota bene:
in caso di qualsiasi contenzioso, oppure
anche solamente per sentire un parere sulle
proprie condizioni di eventuale danno biologico,
si raccomanda di consultare sempre un medico
legale.