Secondo le norme legislative attualmente in vigore l'ipoacusia da trauma acustico cronico è considerata "malattia professionale" solo quando è contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni indicate al punto 44 dell'allegato n. 4 al D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (tab. XXXVI I) o anche nell'espletamento di lavorazioni accessorie o complementari di quelle tabellate, purché svolte nello stesso ambiente.
La perdita totale monolaterale della funzione uditiva comporta una "invalidità lavorativa generica" pari nell'industria al l5 % e nell'agricoltura al 20 %, mentre in casi di perdita totale bilaterale l'invalidità lavorativa generica è in ogni caso pari al 60 %.
L'indebolimento di un organo di senso in medicina legale deve essere valutato in rapporto alle "prestazioni funzionali" che esso è in grado di offrire, nelle condizioni "standard" in cui esso normalmente agisce. Su questa indicazione generale deve basarsi la definizione del concetto di "danno uditivo".
Secondo le le norme giurisprudenziali della Corte di Cassazione, in sede penale, per aversi indebolimento di un organo di senso non basta una semplice menomazione anatomica di esso, ma occorre una diminuzione, anche minima, purché apprezzabile, della sua capacità funzionale.
Analogo concetto in sede civile è contenuto nel 30 comma dell'ari. 78 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, allorché il legislatore ha voluto escludere dal diritto alla rendita ogni condizione che non interessi la funzione dell'organo.
In base alle affermazioni suddette è stato possibile stabilire il concetto di "normalità" per quanto concerne il senso dell'udito.
ll livello medio di soglia di 25 dB per le frequenze della voce di conversazione considerate, costituisce il limite della normale funzionalità uditiva, al di sopra del quale inizia l'ipoacusia e quindi l'invalidità lavorativa generica (Rossi e coll.).
NOTA BENE:
Dal 10 gennaio 1980 i compiti dell'Ispettorato del Lavoro, in materia di prevenzione e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, sono stati trasferiti a funzionari delle A.S.L., cui sono state attribuite funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
Ne deriva pertanto che la trasmissione del referto al Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'ASL. costituisce adempimento sia degli obblighi previsti dall'art. 365 del C.P. (referto) sia in quelli contemplati dal D.M. 18 aprile 1973 (denuncia all'ispettorato del Lavoro).
Sulla base delle segnalazioni del medico che ha accertato l'esistenza di una ipoacusia professionale, il datore di lavoro entro 5 giorni deve denunciare il caso all'istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL), cui spetta l'accertamento definitivo della malattia e la corresponsione di una rendita quando l'invalidità lavorativa generica sia superiore al 10%.
La segnalazione all'INAIL, avendo esclusivamente finalità assicurative, dovrebbe essere limitata ai casi verificatisi nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni indicate al punto 44 dell'allegato 4 al D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (tab. XXXVII).
Questa segnalazione dovrebbe essere eseguita, in ossequio alla sentenza della Corte di Cassazione del 26 ottobre 1972, Il Sez., n. 3288, recepita dall'INAIL con lettera circolare n. 111 dell'11 dicembre 1973, anche nei confronti dei lavoratori "che abbiano contratto l'otopatia anche se addetti a lavorazioni accessorie o complementari delle lavorazioni tabellate, purché svolte nello stesso ambiente in cui vengono effettuate le lavorazioni principali e in presenza quindi dello specifico rischio professionale di cui trattasi" (così detto "rischio ambientale").
(Rossi e coll.).
Tabella delle malattie professionali nell'industria (Allegato n. 4 al D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482)
Ipoacusia e sordità da rumori:
- lavori dei calderai
- ribattitura dei bulloni
- battitura e foratura delle lamiere con punzoni
- prove dei motori a scoppio
- produzioni di polveri metalliche con macchine a pestelli
- condotta di aeromobili
- fabbricazione di chiodi
- lavoro di telai
- taglio di lastre e blocchi di marmo con dischi si acciaio e corona diamantata
- lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa
- lavorazioni di produzione degli acciai ai forni ad arco e ad induzione
- lavorazione con impiego di seghe per metalli
- prova di dispositivi di segnalazione acustica
- lavorazione meccanica del legno con impiego di:
- seghe circolari
- piallatrici
- toupies
- fucinatura nelle fonderie
- fabbricazione delle falci
- lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa
- lavori svolti all'interno delle navi (in allestimento ed in riparazione):
- lavorazioni rumorose come rottura delle lamiere, battitura dei bulloni, ecc....
- lavori di verniciatura
- tranciatura dei metalli
- lavori di spray con torce al plasma
- prova delle armi da fuoco automatiche
- prova dei motori a reazione
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